1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturale). - Chiunque, con qualsiasi mezzo o forme di espressione, promuova o legittimi pubblicamente o ancora diffonda giudizi di favore o legittimanti, istighi a commettere o effettui apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro a dieci anni».